Roma – Un incontro sicuramente importante quello di ieri mattina svoltosi nel prestigioso Hotel Nazionale in piazza di Montecitorio. Il commercialista Lamberto Mattei, al fianco del Sindacato Commercialisti italiani, ha etichettato l’evento come molto utile ed innovativo. “E’ stata una occasione di confronto e di arricchimento reciproco – ha spiegato Mattei alla stampa – poichè nelle relazioni, pur se centrate su argomenti differenti, si è percepito un comune denominatore per la nostra professionalità. Crescita per i commercialisti, sinergia con l’indubbio vantaggio per i contribuenti, che sono i veri protagonisti da tutelare”. COMMERCIALISTI E GARANTE DEL CONTRIBUENTE: UN NUOVO APPROCCIO POSSIBILE è il tema che ha trattato il dottor Lamberto Mattei durante i lavori. Di seguito riportiamo integralmente il testo pubblicato nella raccolta de “Il Commercialista” che riassume tutti i contenuti del convegno:
“La funzione del Garante del Contribuente, – ha spiegato il commercialista Lamberto Mattei – così come disciplinato dall’articolo 13, comma 6 della L. 212/2000, è quella di intervenire, a seguito di istanza del Contribuente o su propria iniziativa, nel caso in cui vengano riscontrate fattispecie collegate a: “disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra il cittadini e l’amministrazione finanziaria”. Quindi, la sua stessa funzione deve essere concepita sia come posta a tutela del contribuente sia come strumento di raccordo tra il cittadino e Il Commercialista – L ’amministrazione finanziaria nell’ambito delle procedure amministrative che li vedono come parti contrapposte dei procedimenti tributari. A distanza di circa un ventennio dall’entrata in vigore della norma che ne ha disciplinato i compiti e le funzioni, appare indubbio che le categorie di professionisti solitamente chiamate ad assumere le difese dei contribuenti nell’abito delle diverse fattispecie fiscali / tributarie che li interessano, raramente percepiscono l’Organismo in commento, quale strumento efficiente ed efficace a cui adire in via preordinata rispetto alle altre forme di difesa alternativamente proponibili ai contribuenti, ciò in quanto soventemente i meccanismi procedurali, i termini che ne scandiscono le azioni, e le diverse forme di responsabilità che ne dipendono (anche in ambito pubblico) non permettono attualmente di intravedere il Garante in tal senso. Invero, il “Garante del Contribuente”, alla luce della propria qualificazione, dell’autonomia funzionale e del proprio valore istituzionale, è chiamato ad assumere una funzione propulsiva nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria affinché si assicuri il rispetto di tutte le garanzie previste dal legislatore a favore del Contribuente in ambito di accertamenti tributari verifiche fiscali, procedure liquidazioni di imposte e/o di crediti erariali ed in genere in tutte le procedure di riscossione. Lo stesso, ai sensi del art. 13 del citato decreto, autonomamente ovvero “[…] anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato […]” ha il potere di attivare “le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente” svolgendo una funzione di carattere sollecitatorio diretto agli uffici finanziari che hanno emanato l’atto affinché, questi ultimi possano riesaminarlo alla luce delle sue considerazioni e pareri. L’attuale sistema normativo – prosegue Mattei – prevede che in ogni caso, gli stessi Uffici Finanziari, mantengano l’autonomia e la discrezionalità tali, per cui possano in ogni caso discostarsi da parere del Garante, la cui iniziativa rimane in ogni caso non vincolante per le Agenzie fiscali, le quali adottano i provvedimenti di autotutela solo ove Esse stesse ne rilevino i presupposti. L’esame di tale Organismo non può prescindere dalla valutazione di suddetto strumento difensivo (L’AUTOTUTELA) del contribuente (ndr. oltreché strumento di ravvedimento e/o autocorrezione dei comportamenti non conformi alle norme da parte della P.A.), in quanto ad oggi, in ambito tributario, è l’unico strumento che sia il contribuente che la P.A. possono intraprendere in ogni momento, per l’annullamento o la rettifica di un provvedimento in corso di efficacia, in quanto ritenuto illegittimo, al fine di evitare l’alea ed i costi di un Giudizio. Ed è in seno a predetta procedura che si reputa fondamentale la figura del Garante in quanto costituisce un efficace e valido sostegno alle iniziative dei contribuenti. Tenendo conto dello spirito con cui il legislatore ha disciplinato tale istituto, lo stesso si ritiene debba essere revisionato, prevedendo l’inserimento dell’Organo “Garante del Contribuente”, in un sistema normativo strutturato affinché i pareri, le raccomandazioni ed i richiami emessi da quest’ultimo assumano carattere vincolante nei confronti delle parti del procedimento tributario per cui vengono richiesti, nonché costituiscano elemento valutabile a mò di prova dall’autorità giudiziaria ove la materia vertenziale sia sub judice. Quanto espresso si propone – conclude Mattei – quale innovazione atta a perseguire efficacemente la strategia della c.d. TAX COMPLIANCE finalizzata ad un innalzamento del livello di adempimento spontaneo nei confronti degli obblighi tributari e di conseguenza alla riduzione del TAX GAP e del livello del tasso di evasione fiscale, garantendo al cittadino certezza del diritto ed affidabilità delle procedure amministrative, nonché coadiuvandoi Funzionari di P.A. e P.G. nell’adozione delle relative legittime iniziative”. Fonte: www.lambertomattei.info
Per visualizzare tutta la cronologia degli interventi Il commercialista edizione Maggio 2019
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