“Da ottobre sarà operativo l’elenco unico nazionale per i direttori generali”. Presentata in Consiglio dei ministri la riforma delle nomine dei Direttori generali nelle Asl da parte del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.
Il Governo quindi approva un decreto legislativo sui dirigenti della sanità, ma “in via informale e verrà mandato in Conferenza Stato-Regioni”.
Lorenzin quindi spiega che questo provvedimento “concluderà il suo iter entro il mese di giugno, avendo noi già istituito la commissione di valutazione”.
“Apriamo l’elenco a manager di comprovata esperienza nel mondo sanitario, ma anche ad altri manager di altri settori”. Lorenzin pertanto aggiunge che “la permanenza nell’elenco dura per quattro anni, è un elenco aperto. C’è un sistema di aggiornamento e di valutazione del gruppo dei dirigenti che gestiscono 113 miliardi della spesa sanitaria in Italia”.
Lorenzin sottolinea che “ci sarà una valutazione dei direttori generali tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi dati, con l’ottimizzazione dei servizi sanitari nel rispetto dei bilanci concordati”.
“I Lea diventano un elemento primario di valutazione – spiega Lorenzin-. Abbiamo inserito” tra i criteri “anche una riduzione delle liste di attesa. Ci sono troppe diseguaglianze nell’accesso dei servizi sanitari. Chi abita in alcuni territori sa di cosa sto parlando, l’Italia purtroppo su questo terreno è a macchia di leopardo. Vogliamo raggiungere un’omogeneità di livello nell’assistenza”.
“Nel caso in cui – afferma Lorenzin la valutazione delle performances dei direttori sanitari sia negativa il direttore decade senza che ci sia possibilità di ricorso”, aggiunge Lorenzin, “i provvedimenti di decadenza comportano una cancellazione
dall’elenco. Abbiamo quindi previsto – sintetizza il ministro – uno step di passaggi per costituire una piattaforma di persone che abbiano curricula certificati di qualità. Si tratta di un processo di selezione in cui a monte c’è una procedura basata su criteri oggettivi”.
Si tratta delle “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (decreto legislativo – esame preliminare)”.
Il decreto legislativo contiene le disposizioni integrative e correttive al decreto “legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria anche a seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale. Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171”, che – spiega il Governo – disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. Nello specifico, si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione. In particolare, viene precisato che:
a) una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”,
b) la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;
d) nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale;
a) una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”,
b) la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;
d) nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale;
Si dispone infine – spiega sempre il Governo – l’ampliamento da sessanta a novanta giorni del termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.
Sullo schema di decreto dovranno essere dovranno essere acquisiti: l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, il parere della Conferenza Unificata, il parere del Consiglio di Stato nonché i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.