Un’intesa condizionata all’ accoglimento di alcune modifiche è quella espressa dalle Regioni (nella Conferenza Unificata del 22 dicembre) sul decreto con cui si determinano gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e con cui si fissano le nuove linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
Le condizioni poste dalle Regioni sono contenute in un documento consegnato al Governo nel corso della stessa Conferenza Unificata che si riporta di seguito senza l’allegato (la versione integrale è stata pubblicata sul sito www.regioni.it nella sezione “Conferenze”).
Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa a condizione che vengano accolte le seguenti modifiche:
1. Riformulare l’articolo 10 come segue: “I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sono cumulabili nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea”;
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9, riformulare il secondo periodo come segue: “Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata, di cui all ‘A llegato 3, sono aggiornate con decreto direttoriale del Direttore Generale DGMEREEN, del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE “,
3. Riformulare il comma 4 dell’articolo 6 dopo le parole “presente decreto,” come segue: “I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile.”.
1. Riformulare l’articolo 10 come segue: “I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sono cumulabili nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea”;
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9, riformulare il secondo periodo come segue: “Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata, di cui all ‘A llegato 3, sono aggiornate con decreto direttoriale del Direttore Generale DGMEREEN, del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE “,
3. Riformulare il comma 4 dell’articolo 6 dopo le parole “presente decreto,” come segue: “I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile.”.
Si allega inoltre una richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano relativa al mantenimento dei certificati bianchi anche per gli impianti di teleriscaldamento.