Roma – La Consulta accoglie due delle questioni sollevate da due distinti ricorsi dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento sui tagli alla spesa. In particolare si tratta della Sentenza n.43 della Corte Costituzionale del 10 febbraio in merito a due norme contenute nel decreto legge 66/2014 in materia di spending review, riguardanti in particolare i tagli di spesa nelle Regioni.
La prima delle disposizioni ‘bocciate’ vincolava, a decorrere dal primo maggio 2014, le amministrazioni pubbliche, tra cui la Regione Veneto ricorrente, a contenere la spesa per le autovetture e i buoni taxi entro il 30 per cento della spesa sostenuta per tali voci nell’anno 2011. Tale norma viola gli articoli 117 e 119 della Costituzione “perchè non lascia alla Regione alcun margine di sviluppo dell’analitico precetto che è stato formulato”, non viene riconosciuta, “la facoltà per la Regione di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente”.
Mentre la seconda disposizione dichiarata illegittima, invece, prevedeva l’applicazione delle misure contenute nel decreto “a decorrere dall’anno 2014”, anziche’ “negli anni 2014, 2015 e 2016”, riconducendo così la disposizione impugnata ad un corrispondente periodo transitorio di efficacia, “visto che esso è connaturato alle caratteristiche dell’intervento legislativo in cui la norma e’ collocata”.
Mentre la seconda disposizione dichiarata illegittima, invece, prevedeva l’applicazione delle misure contenute nel decreto “a decorrere dall’anno 2014”, anziche’ “negli anni 2014, 2015 e 2016”, riconducendo così la disposizione impugnata ad un corrispondente periodo transitorio di efficacia, “visto che esso è connaturato alle caratteristiche dell’intervento legislativo in cui la norma e’ collocata”.
La Consulta si riserva comunque “a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»;
3) dichiara estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n. 66 del 2014, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato
in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento all’art. 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe”.