Roma. Finalmente si potrà andare in due sul motorino (ovviamente se omologato) anche a 16 anni, ma non di meno, e nuove regole per le patenti di guida e per gli esaminatori che le assegnano. Questi i punti principali della modifica nel Codice della strada entrata in vigore oggi. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta lo scorso 3 agosto sulla Gazzetta ufficiale della Legge europea AC 2977 2014” che all’art. 9 ”interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti”. Si tratta di modifiche che sono collegate a violazioni di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione e un caso di precontenzioso da parte della Ue. Con le nuove norme in particolare decade il divieto per i sedicenni titolari di patenti AM, A1 e B1 di trasportare un passeggero a bordo dei ciclomotori (oggi si poteva fare solo a 18 anni) a condizione che il veicolo sia omologato anche per questo trasporto. Il divieto resta comunque in vigore per i titolari di patente AM con età compresa tra 14 e 16 anni. Altra modifica, la possibilità per i disabili che possiedano una patente speciale di guidare veicoli trainanti rimorchi senza limiti di massa (oggi era fissato a 750 kg complessivi).
Novità anche per gli esaminatori della patente – Per quanto riguarda la patente di guida, per gli esaminatori viene abrogato il requisito richiesto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, di essere titolari di patente di categoria B da almeno tre anni per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B, poiché la normativa europea richiede ”la titolarità da parte degli esaminatori, da almeno tre anni, di una patente della stessa categoria per la quale essi intendono esercitare la professione di esaminatore”. Sempre per la patente, altre due modifiche riguardano il campo visivo verticale minimo richiesto per la patente (passa dagli attuali 25 gradi a 30 gradi, come previsto dalla direttiva 2006/126/CE) e una riformulazione del criterio della residenza richiesta per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali, attualmente contenuto nell’articolo 118-bis del Codice della strada. La nuova formulazione del comma 1 prevede ora che per residenza s’intenda la “residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Ue o dello Spazio economico europeo”, ovvero il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali”.