Roma – Sono state pubblicate sul sito del ministero dello Sviluppo Economico le “linee guida” per l’elaborazione del nuovo regolamento sui criteri e le procedure di erogazione dei contributi in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”. Di fatto è il primo passo verso la riforma della disciplina di sostegno alle radio e tv locali prevista dalla legge di stabilità 2016.
Merito, qualità del servizio offerto agli utenti, innovazione tecnologica, impiego di personale qualificato con un numero minimo di giornalisti assunti (da stabilire) proporzionato al totale dei dipendenti: sono questi alcuni dei principali elementi di novità contenuti nelle “.
Il nuovo regolamento dovrà essere proposto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, e dovrà stabilire i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse. Nella sfera dell’interesse pubblico rientrano la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative”.
La parola passa ora a tutti i soggetti interessati, chiamati a fornire al Mise, entro il 3 giugno 2016, le loro valutazioni, osservazioni e commenti in vista dell’elaborazione del nuovo regolamento. Basta scrivere all’indirizzo dgscerp.segreteria@mise.gov.it indicando nell’oggetto: “Osservazioni su riforma contributi tv radio locali”.
Si riporta di seguito il testo integrale delle “Linee guida”
Ministero dello sviluppo Economico
9 maggio 2016
Premessa
1. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, ha definito la riforma della normativa relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (fino ad oggi disciplinati in attuazione dell’articolo 45 delle legge n. 448 del 1998), modificando, attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (di seguito, Fondo), sia i principi in base ai quali detti finanziamenti devono essere ripartiti tra le diverse imprese del settore, sia la relativa procedura amministrativa.
2. In particolare, la lettera b) dell’articolo 1, comma 160 della citata legge di stabilità 2016 richiede al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, “Ministero”) di definire, con provvedimento di natura regolamentare (di seguito, “Regolamento”) i criteri e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali evidenziando la necessità di perseguire “obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il
Premessa
1. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, ha definito la riforma della normativa relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (fino ad oggi disciplinati in attuazione dell’articolo 45 delle legge n. 448 del 1998), modificando, attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (di seguito, Fondo), sia i principi in base ai quali detti finanziamenti devono essere ripartiti tra le diverse imprese del settore, sia la relativa procedura amministrativa.
2. In particolare, la lettera b) dell’articolo 1, comma 160 della citata legge di stabilità 2016 richiede al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, “Ministero”) di definire, con provvedimento di natura regolamentare (di seguito, “Regolamento”) i criteri e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali evidenziando la necessità di perseguire “obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il
sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei
contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative”.
3. Con la pubblicazione delle presenti Linee Guida, al fine di raccogliere le valutazioni di tutti i soggetti interessati, si forniscono gli elementi maggiormente rilevanti di riforma della disciplina di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, oggetto del Regolamento che il Ministero si accinge a predisporre.
4. Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi criteri di riparto dei benefici economici si osserva che, con il Regolamento, in linea con il dettato della norma, si ritiene necessario superare le principali criticità emerse dall’attuazione della disciplina legislativa e regolamentare previgente che non differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, spesso poco efficace rispetto a finalità di miglioramento qualitativo dei contenuti editoriali.
5. I criteri scelti per il nuovo Regolamento, tendono pertanto a premiare i soggetti che, nella funzione di fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) investono nell’attività editoriale di maggiore qualità; ossia quelli che siano in grado, più di altri, di fornire un adeguato servizio di diffusione dell’informazione a livello locale, anche mediante l’impiego di dipendenti/giornalisti qualificati e di tecnologie innovative. Con tale impostazione si intende altresì adeguare la ratio della disciplina in esame all’impostazione del generale quadro regolatorio del settore che, a seguito del passaggio dall’analogico al digitale, vede la separazione tra l’attività svolta da operatori di rete e quella svolta da FSMA.
6. Anche per quanto riguarda la procedura, il Regolamento intende superare le problematiche emerse dall’applicazione della precedente normativa in particolare, per quanto concerne le emittenti televisive, quelle derivanti dalla complessità dell’istruttoria finalizzata all’emanazione delle graduatorie regionali, che hanno determinato significativi rallentamenti dell’iter di valutazione delle istanze di contributi, con conseguente ritardo nell’erogazione degli stessi avvenuta sempre in annualità successive a quelle di adozione dell’impegno di spesa da parte del Ministero.
7. Più in particolare, in vigenza della precedente disciplina, il ritardo nell’erogazione degli importi definitivi dei contributi concessi alle emittenti televisive era imputabile alla necessità del verificarsi dei seguenti passi procedurali: a)l’approvazione da parte dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) delle graduatorie definitive, in tutte le regioni, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale di riparto regionale delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero; b) l’ammissione alle provvidenze all’editoria delle emittenti televisive locali da parte del Dipartimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) il pagamento del contributo dovuto dalle emittenti televisive locali, per l’esercizio in tecnica digitale; d) l’acquisizione dei documenti sulla regolarità contributiva.
8. Con il nuovo Regolamento si intende superare le suddette criticità anche mediante: a) la costituzione di una graduatoria unica a livello nazionale sia per le emittenti radiofoniche sia per quelle televisive; b) l’individuazione di un unico soggetto decisore, ovvero il Ministero dello Sviluppo economico, quale unica amministrazione responsabile della determinazione della graduatoria finale; c) la definizione di criteri di attribuzione dei benefici univoci per le emittenti radiofoniche e televisive, nell’ottica di valorizzare la qualità dei contenuti editoriali forniti; d) la semplificazione della
3. Con la pubblicazione delle presenti Linee Guida, al fine di raccogliere le valutazioni di tutti i soggetti interessati, si forniscono gli elementi maggiormente rilevanti di riforma della disciplina di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, oggetto del Regolamento che il Ministero si accinge a predisporre.
4. Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi criteri di riparto dei benefici economici si osserva che, con il Regolamento, in linea con il dettato della norma, si ritiene necessario superare le principali criticità emerse dall’attuazione della disciplina legislativa e regolamentare previgente che non differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, spesso poco efficace rispetto a finalità di miglioramento qualitativo dei contenuti editoriali.
5. I criteri scelti per il nuovo Regolamento, tendono pertanto a premiare i soggetti che, nella funzione di fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) investono nell’attività editoriale di maggiore qualità; ossia quelli che siano in grado, più di altri, di fornire un adeguato servizio di diffusione dell’informazione a livello locale, anche mediante l’impiego di dipendenti/giornalisti qualificati e di tecnologie innovative. Con tale impostazione si intende altresì adeguare la ratio della disciplina in esame all’impostazione del generale quadro regolatorio del settore che, a seguito del passaggio dall’analogico al digitale, vede la separazione tra l’attività svolta da operatori di rete e quella svolta da FSMA.
6. Anche per quanto riguarda la procedura, il Regolamento intende superare le problematiche emerse dall’applicazione della precedente normativa in particolare, per quanto concerne le emittenti televisive, quelle derivanti dalla complessità dell’istruttoria finalizzata all’emanazione delle graduatorie regionali, che hanno determinato significativi rallentamenti dell’iter di valutazione delle istanze di contributi, con conseguente ritardo nell’erogazione degli stessi avvenuta sempre in annualità successive a quelle di adozione dell’impegno di spesa da parte del Ministero.
7. Più in particolare, in vigenza della precedente disciplina, il ritardo nell’erogazione degli importi definitivi dei contributi concessi alle emittenti televisive era imputabile alla necessità del verificarsi dei seguenti passi procedurali: a)l’approvazione da parte dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) delle graduatorie definitive, in tutte le regioni, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale di riparto regionale delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero; b) l’ammissione alle provvidenze all’editoria delle emittenti televisive locali da parte del Dipartimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) il pagamento del contributo dovuto dalle emittenti televisive locali, per l’esercizio in tecnica digitale; d) l’acquisizione dei documenti sulla regolarità contributiva.
8. Con il nuovo Regolamento si intende superare le suddette criticità anche mediante: a) la costituzione di una graduatoria unica a livello nazionale sia per le emittenti radiofoniche sia per quelle televisive; b) l’individuazione di un unico soggetto decisore, ovvero il Ministero dello Sviluppo economico, quale unica amministrazione responsabile della determinazione della graduatoria finale; c) la definizione di criteri di attribuzione dei benefici univoci per le emittenti radiofoniche e televisive, nell’ottica di valorizzare la qualità dei contenuti editoriali forniti; d) la semplificazione della
procedura di domanda e di valutazione delle istanze, attraverso una maggiore informatizzazione della procedura amministrativa.
II.Contenuto del Regolamento
9. Come anticipato in premessa, la riforma della disciplina dei contributi annuali di sostegno all’emittenza radio e televisiva locale è attuabile mediante l’adozione del Regolamento, previsto dall’art. 1, comma 163, della legge di stabilità 2016.
II.Contenuto del Regolamento
9. Come anticipato in premessa, la riforma della disciplina dei contributi annuali di sostegno all’emittenza radio e televisiva locale è attuabile mediante l’adozione del Regolamento, previsto dall’art. 1, comma 163, della legge di stabilità 2016.
Con il Regolamento sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo previsto alla lettera b) del comma 160 della medesima legge, per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse.
10. Il Regolamento mira, quindi, a migliorare i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi operatori, nell’ottica di un complessivo sostegno, su base meritocratica, del comparto dell’insieme dei fornitori di servizi radio-televisivi. Tale obiettivo è raggiunto mediante l’attribuzione dei finanziamenti secondo criteri che premino il possesso di un insieme di requisiti che rispondano all’obiettivo di migliorare la qualità dei programmi radio-televisivi, scoraggiando la mera occupazione di spazio “frequenziale”, priva di offerta di qualità e soddisfacendo i diversi interessi di carattere generale, ossia quello del pluralismo dell’informazione, dello sviluppo dell’occupazione del settore, della qualità del servizio offerto agli utenti, anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative, in ossequio alle previsioni del citato articolo 1, comma 163 della legge di stabilità 2016.
11. Alla luce dei nuovi criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi, è altresì necessario reimpostare le attuali procedure di gestione istruttoria delle domande presentate dalle emittenti radio e televisive, puntando sulla massima informatizzazione possibile, al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di conclusione del procedimento di concessione del contributo annuale, anche secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti con la deliberazione 28 dicembre 2015, n.13/2015/G, emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.
12. In base alle precedenti considerazioni, si indicano di seguito, con maggiore dettaglio, i contenuti del Regolamento che il Ministero si accinge a predisporre.
a) Soggetti beneficiari delle risorse disponibili e loro ripartizione
13. Il Ministero provvede annualmente al riparto del Fondo tra i fornitori locali di contenuti televisivi e radiofonici, secondo quote percentuali, rispettivamente, dell’85% e del 15%.
14. Più in particolare, le categorie di beneficiari dei contributi sono le seguenti:
i) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per uno o più marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);
ii) emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, commi 2bis e 2ter, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
10. Il Regolamento mira, quindi, a migliorare i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi operatori, nell’ottica di un complessivo sostegno, su base meritocratica, del comparto dell’insieme dei fornitori di servizi radio-televisivi. Tale obiettivo è raggiunto mediante l’attribuzione dei finanziamenti secondo criteri che premino il possesso di un insieme di requisiti che rispondano all’obiettivo di migliorare la qualità dei programmi radio-televisivi, scoraggiando la mera occupazione di spazio “frequenziale”, priva di offerta di qualità e soddisfacendo i diversi interessi di carattere generale, ossia quello del pluralismo dell’informazione, dello sviluppo dell’occupazione del settore, della qualità del servizio offerto agli utenti, anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative, in ossequio alle previsioni del citato articolo 1, comma 163 della legge di stabilità 2016.
11. Alla luce dei nuovi criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi, è altresì necessario reimpostare le attuali procedure di gestione istruttoria delle domande presentate dalle emittenti radio e televisive, puntando sulla massima informatizzazione possibile, al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di conclusione del procedimento di concessione del contributo annuale, anche secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti con la deliberazione 28 dicembre 2015, n.13/2015/G, emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.
12. In base alle precedenti considerazioni, si indicano di seguito, con maggiore dettaglio, i contenuti del Regolamento che il Ministero si accinge a predisporre.
a) Soggetti beneficiari delle risorse disponibili e loro ripartizione
13. Il Ministero provvede annualmente al riparto del Fondo tra i fornitori locali di contenuti televisivi e radiofonici, secondo quote percentuali, rispettivamente, dell’85% e del 15%.
14. Più in particolare, le categorie di beneficiari dei contributi sono le seguenti:
i) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per uno o più marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);
ii) emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, commi 2bis e 2ter, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
iii) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, art. 3, comma 12.
15. Una quota percentuale (da fissare anche in base alle valutazioni che saranno formulate dai soggetti maggiormente rappresentativi) delle risorse disponibili per i contributi destinati rispettivamente alle emittenti televisive e radiofoniche, è riservata ai soggetti aventi carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n) e comma 1, lettera bb), punto 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
16. Inoltre, una quota fino al massimo dell’1% del totale è accantonata per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.
17. Si ritiene infine opportuno prevedere un meccanismo di recupero delle risorse non utilizzate nell’esercizio di competenza nell’ambito dell’accantonamento di cui sopra per essere riammesse nella disponibilità del Fondo.
b) Requisiti di ammissione
18. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive:
i) che abbiano un numero minimo di dipendenti – compresi i giornalisti – a tempo indeterminato e determinato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione che è suddivisa in base ai seguenti scaglioni:
a) su un territorio avente più di 5 milioni
e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti
f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti
15. Una quota percentuale (da fissare anche in base alle valutazioni che saranno formulate dai soggetti maggiormente rappresentativi) delle risorse disponibili per i contributi destinati rispettivamente alle emittenti televisive e radiofoniche, è riservata ai soggetti aventi carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n) e comma 1, lettera bb), punto 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
16. Inoltre, una quota fino al massimo dell’1% del totale è accantonata per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.
17. Si ritiene infine opportuno prevedere un meccanismo di recupero delle risorse non utilizzate nell’esercizio di competenza nell’ambito dell’accantonamento di cui sopra per essere riammesse nella disponibilità del Fondo.
b) Requisiti di ammissione
18. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive:
i) che abbiano un numero minimo di dipendenti – compresi i giornalisti – a tempo indeterminato e determinato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione che è suddivisa in base ai seguenti scaglioni:
a) su un territorio avente più di 5 milioni
e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti
f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti
Il numero minimo dei giornalisti è l’x% del totale dei dipendenti.
ii) che non abbiamo, nei propri palinsesti (secondo quanto depositato al Ministero in sede di autorizzazione e in successive variazioni), più del 10% di programmi di
ii) che non abbiamo, nei propri palinsesti (secondo quanto depositato al Ministero in sede di autorizzazione e in successive variazioni), più del 10% di programmi di
televendite, di giochi e di cartomanzia nelle fasce orarie tra le 7 e le 23.
19. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche: che abbiano un numero minimo di dipendenti – compresi i giornalisti – a tempo indeterminato e determinato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione che è suddivisa in base ai seguenti scaglioni:
a) su un territorio avente più di 5 milioni
e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti
f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti
19. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche: che abbiano un numero minimo di dipendenti – compresi i giornalisti – a tempo indeterminato e determinato, definito annualmente nel bando, per ogni regione, in base alla numerosità della relativa popolazione che è suddivisa in base ai seguenti scaglioni:
a) su un territorio avente più di 5 milioni
e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti
f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti
Il numero minimo dei giornalisti è l’x% del totale dei dipendenti.
20. Non sono ammessi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni mendaci nell’ambito di precedenti procedure di erogazione di misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive e radiofoniche negli ultimi tre anni.
c) Procedura per l’erogazione dei contributi
21. Con bando emanato dal Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabiliti i termini di presentazione della domanda e le modalità di attribuzione del contributo. Al bando è allegato il disciplinare con l’indicazione dei criteri applicativi e dei punteggi attribuibili ai fini del calcolo dei contributi.
22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una domanda per ogni regione nella quale operano.
23. La domanda, firmata dal legale rappresentante, è compilata esclusivamente in modalità on line, previa registrazione del soggetto che la presenta, sul sito web indicato nel bando.
24. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero pubblica sul sito web l’elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi a contributo, con indicazione dei relativi importi che sono attribuiti in base ai criteri di indicati nel successivo paragrafo.
25. Nei successivi trenta giorni, i richiedenti possono far pervenire al Ministero una motivata richiesta di rettifica del contributo o dei dati ritenuti inesatti, secondo procedure on line indicate nel bando e pubblicato nel medesimo sito.
26. Entro lo stesso termine, i soggetti esclusi dall’elenco possono presentare on line istanza di riammissione.
27. Concluso l’esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro i successivi trenta giorni, il Ministero approva l’elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e lo pubblica sul sito web.
28. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un’unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di
20. Non sono ammessi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni mendaci nell’ambito di precedenti procedure di erogazione di misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive e radiofoniche negli ultimi tre anni.
c) Procedura per l’erogazione dei contributi
21. Con bando emanato dal Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabiliti i termini di presentazione della domanda e le modalità di attribuzione del contributo. Al bando è allegato il disciplinare con l’indicazione dei criteri applicativi e dei punteggi attribuibili ai fini del calcolo dei contributi.
22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una domanda per ogni regione nella quale operano.
23. La domanda, firmata dal legale rappresentante, è compilata esclusivamente in modalità on line, previa registrazione del soggetto che la presenta, sul sito web indicato nel bando.
24. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero pubblica sul sito web l’elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi a contributo, con indicazione dei relativi importi che sono attribuiti in base ai criteri di indicati nel successivo paragrafo.
25. Nei successivi trenta giorni, i richiedenti possono far pervenire al Ministero una motivata richiesta di rettifica del contributo o dei dati ritenuti inesatti, secondo procedure on line indicate nel bando e pubblicato nel medesimo sito.
26. Entro lo stesso termine, i soggetti esclusi dall’elenco possono presentare on line istanza di riammissione.
27. Concluso l’esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro i successivi trenta giorni, il Ministero approva l’elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e lo pubblica sul sito web.
28. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un’unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di
contributo con gli importi di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero stesso di diritti ammnistrativi e contributi ai sensi degli articoli 34 e 35 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.
d) Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi
29. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, il disciplinare allegato al bando stabilisce i punteggi da assegnare in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri e parametri (con esclusione delle emittenti comunitarie disciplinati separatamente):
a) numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPS e secondo quanto stabilito nel bando annuale (sono esclusi dal calcolo i lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato);
b) numero medio di giornalisti occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti, secondo quanto stabilito nel bando annuale, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPGI;
c) con riferimento ai soli fornitori di contenuti televisivi, indici di ascolto medio ponderati con il numero dei contatti, secondo le rilevazioni fornite da Auditel relativamente all’anno precedente al bando;
d) con riferimento ai soli fornitori di contenuti radiofonici, in assenza di un sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell’anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all’Albo;
e) totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili (da specificare tenendo conto delle proposte che saranno avanzate dai soggetti interessati) sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all’Albo ovvero il possesso di determinate caratteristiche tecnologiche secondo quanto stabilito nel bando annuale.
30. Il disciplinare allegato al bando determina i punteggi nell’ambito dei criteri sopra indicati e nel rispetto dei seguenti parametri percentuali:
i) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, una percentuale del punteggio complessivo da stabilire nel bando annuale – in base ad un’analisi dell’evoluzione delle caratteristiche del settore – con una maggiorazione del 10% per i soggetti ammessi con un numero di dipendenti e giornalisti superiore ad un livello anch’esso da definire annualmente. Dal secondo anno di applicazione del Regolamento, è riconosciuta inoltre una maggiorazione del 10% del punteggio alle sole emittenti che, nell’anno precedente a quello di spettanza del contributo, da un lato abbiano un numero di dipendenti e giornalisti occupati inferiore ad una soglia da definire annualmente e, dall’altro per esse si dimostri un incremento di tale numero rispetto all’anno precedente;
ii) per i criteri indicati ai punti c) e d), fino al 40% del punteggio complessivo;
d) Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi
29. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, il disciplinare allegato al bando stabilisce i punteggi da assegnare in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri e parametri (con esclusione delle emittenti comunitarie disciplinati separatamente):
a) numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPS e secondo quanto stabilito nel bando annuale (sono esclusi dal calcolo i lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 50% e quelli con contratto di apprendistato);
b) numero medio di giornalisti occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti, secondo quanto stabilito nel bando annuale, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPGI;
c) con riferimento ai soli fornitori di contenuti televisivi, indici di ascolto medio ponderati con il numero dei contatti, secondo le rilevazioni fornite da Auditel relativamente all’anno precedente al bando;
d) con riferimento ai soli fornitori di contenuti radiofonici, in assenza di un sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell’anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all’Albo;
e) totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili (da specificare tenendo conto delle proposte che saranno avanzate dai soggetti interessati) sulla base della presentazione di fatture quietanzate, con copia dei corrispondenti bonifici di pagamento, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all’Albo ovvero il possesso di determinate caratteristiche tecnologiche secondo quanto stabilito nel bando annuale.
30. Il disciplinare allegato al bando determina i punteggi nell’ambito dei criteri sopra indicati e nel rispetto dei seguenti parametri percentuali:
i) per i criteri indicati al punto a) e b) del precedente paragrafo, una percentuale del punteggio complessivo da stabilire nel bando annuale – in base ad un’analisi dell’evoluzione delle caratteristiche del settore – con una maggiorazione del 10% per i soggetti ammessi con un numero di dipendenti e giornalisti superiore ad un livello anch’esso da definire annualmente. Dal secondo anno di applicazione del Regolamento, è riconosciuta inoltre una maggiorazione del 10% del punteggio alle sole emittenti che, nell’anno precedente a quello di spettanza del contributo, da un lato abbiano un numero di dipendenti e giornalisti occupati inferiore ad una soglia da definire annualmente e, dall’altro per esse si dimostri un incremento di tale numero rispetto all’anno precedente;
ii) per i criteri indicati ai punti c) e d), fino al 40% del punteggio complessivo;
iii) per il criterio indicato al punto e), almeno il 10% del punteggio complessivo.
31. In fase di prima applicazione l’indice di ascolto Auditel ha un peso del 10% del punteggio complessivo e, di conseguenza, gli altri limiti di punteggio sono proporzionalmente incrementati.
32. E’ riconosciuta una maggiorazione del 15% del punteggio complessivo ai soggetti ammessi a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politica di coesione dell’Unione Europea.
e) Emittenti a carattere comunitario
33. Il disciplinare allegato al bando, sulla base esclusivamente di parametri relativi a dipendenti e giornalisti occupati, fissa i punteggi e gli importi dei contributi da assegnare alle emittenti comunitarie in relazione alle peculiari caratteristiche delle stesse emittenti.
31. In fase di prima applicazione l’indice di ascolto Auditel ha un peso del 10% del punteggio complessivo e, di conseguenza, gli altri limiti di punteggio sono proporzionalmente incrementati.
32. E’ riconosciuta una maggiorazione del 15% del punteggio complessivo ai soggetti ammessi a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politica di coesione dell’Unione Europea.
e) Emittenti a carattere comunitario
33. Il disciplinare allegato al bando, sulla base esclusivamente di parametri relativi a dipendenti e giornalisti occupati, fissa i punteggi e gli importi dei contributi da assegnare alle emittenti comunitarie in relazione alle peculiari caratteristiche delle stesse emittenti.
A conclusione della procedura di valutazione, punteggi e importi dei contributi sono riportati in modo separato all’interno dell’elenco nazionale.
f) Revoca dei contributi
f) Revoca dei contributi
Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
Analogamente il contributo è soggetto a revoca qualora si accerti il mancato rispetto delle prescrizioni previste in materia di separazione contabile, per coloro che svolgono sia l’attività di operatore di rete che quella di fornitore di contenuti, secondo quanto stabilito nel regolamento.
La revoca dei contributi comporta l’obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l’esclusione dalla partecipazione al bando per l’erogazione dei contributi per tre anni successivi all’accertamento.
Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.