Roma – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 7 luglio, ha approvato un documento riguardante le tematiche connesse all’uso terapeutico della cannabis e alla sua legalizzazione, in relazione alla proposta di legge in discussione alla Camera.
Si riporta di seguito il testo integrale (pubblicato anche nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it) illustrato nel corso di un’audizione parlamentare – nell’ambito di un’indagine conoscitiva – di fronte alle commissioni Affari Sociali e Giustizia
Nella relazione illustrativa della proposta di legge viene evidenziato come le pur stringenti norme adottate in materia di coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis non è stata in grado di arginare il consumo delle droghe proibite.
Altresì viene evidenziato che aumentare gli sforzi per il contrasto dell’uso delle droghe, oltre a non garantire, a priori, risultati concreti porterebbe a ridurre il controllo su altre attività di particolare rilievo sociale.
In Italia viene stimato un mercato di cannabis illegale pari a un valore annuo di circa 15/30 miliardi di euro.
La proposta di legge in sintesi:
– legalizza la coltivazione per uso personale della cannabis;
– consente la detenzione di modiche quantità di cannabis per uso personale sia per uso ricreativo che per uso terapeutico. (Si segnala a questo proposito che la detenzione di quantità per uso terapeutico era gia stata legalizzata dal decreto Ministero della Salute 9 novembre 2015);
– depenalizzata la cessione gratuita di modiche quantità a soggetti maggiorenni;
– prevede la esclusione della sanzionabilità amministrativa dei soggetti che fanno uso di cannabis come sospensione della patente di guida, porto d’armi, passaporto ecc.
– prevede l’istituzione di un monopolio di stato sulla produzione, trasformazione e vendita dei derivati della cannabis fatta eccezione per l’uso personale;
– Prevede l’individuazione di aree per la coltivazione della cannabis in modo tale da soddisfare il mercato nazionale;
– prevede la semplificazione della produzione prescrizione e vendita dei prodotti per uso terapeutico.
Attualmente in Italia, come in altri paesi europei è in forte crescita l’impiego terapeutico della cannabis.
Tredici Regioni ovvero Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Basilicata, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno adottato leggi o provvedimenti relative all’uso terapeutico di medicinali a base di cannabis.
Le normative regionali convergono tutte nel disciplinare l’erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (SSR), e, salvo specifici aspetti di carattere organizzativo e procedurale, si allineano a quanto disposto dal sopraccitato Decreto del Ministero della Salute del 9 novembre 2015.
Il decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015 definisce i seguenti aspetti:
a) individuazione del sito produttivo delle della sostanza attiva (stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze);
b) stima della produzione e controlli sulla produzione;
c) appropriatezza prescrittivia e modalità di dispensazione;
d) uso terapeutico della cannabis;
e) sistema di fitosorveglianza;
f) costo della produzione.
a) individuazione del sito produttivo delle della sostanza attiva (stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze);
b) stima della produzione e controlli sulla produzione;
c) appropriatezza prescrittivia e modalità di dispensazione;
d) uso terapeutico della cannabis;
e) sistema di fitosorveglianza;
f) costo della produzione.
Preme evidenziare che:
– la proposta di legge è in contrasto con le normative attuali in merito a quanto disposto sulla penalizzazione dell’omicidio stradale;
– la selezione delle piante, il metodo di coltivazione, i tempi di raccolta, la tecnica di trasformazione sono passaggi che possono incidere in modo significativo sul titolo del principio attivo e sulla qualità del prodotto finale, presupposti indispensabili al fine di poter disporre di un prodotto sicuro, con un titolo in principio attivo ben definito, di qualità garantita, nonché un sistema di rilevazione degli eventuali effetti collaterali;
– gli usi terapeutici non sono approvati come indicazioni terapeutiche ed è in discussione non solo la sicurezza d’uso ma anche l’effettiva efficacia in diverse patologie;
– la proposta di legge potrebbe portare ad uso inappropriato per i soggetti minorenni, con possibilità di sicurezza e danno a tale fascia di età;
– non è altresì da escludere che, una volta diffusa la pratica del “fai da te” per usi ricreativi, questa pratica (la norma non lo vieta e neppure potrebbe vietarlo) non possa essere attivata anche per gli usi terapeutici con gravi conseguenze sulla salute pubblica.
Tutto ciò premesso si evidenzia che la liberalizzazione dell’uso ricreativo di uno stesso prodotto che, sempre di più, trova indicazioni per scopi terapeutici è inattuabile se non a rischio di gravi ripercussioni in termini sanitari.
Tanto meno la stessa legge può oggettivamente regolamentare i due aspetti che, come dimostrato, sono incompatibili fra di loro.