Roma – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l’intesa sul provvedimento che integra e corregge due decreti legislativi attuativi del “Jobs act”. Il via libera, formalizzato nella Conferenza Stato–Regioni del 7 luglio, è però condizionato ad una serie di osservazioni ed emendamenti contenuti in un documento che le Regioni hanno consegnato al governo (e che è stato pubblicato sul sito www.regioni.it , nella sezione “Conferenze”). Si riporta di seguito il testo integrale.
Punto 2) Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano esprime l’intesa sullo schema di decreto legislativo condizionata all’accoglimento delle seguenti richieste di modifica dello schema di D. Lgs. in oggetto e delle proposte di integrazione del D.Lgs. 81/2015.
Proposte di modifica dello schema di decreto legislativo:
– l’articolo 5, comma 1, lettera e), n. 2 è riformulato nel modo seguente:
Proposte di modifica dello schema di decreto legislativo:
– l’articolo 5, comma 1, lettera e), n. 2 è riformulato nel modo seguente:
“q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento e promozione dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
– all’articolo 5, comma 1, lettera g), punto 2), il testo è integrato con la parte evidenziata in grassetto:
– all’articolo 5, comma 1, lettera g), punto 2), il testo è integrato con la parte evidenziata in grassetto:
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano”. Affluiscono inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730….”.
– all’articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera i), al fine di rinviare l’esame dell’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione al secondo correttivo previsto per settembre (come da comunicazione del Ministero del Lavoro in sede di riunione tecnica presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 5 luglio).
– all’articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera i), al fine di rinviare l’esame dell’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione al secondo correttivo previsto per settembre (come da comunicazione del Ministero del Lavoro in sede di riunione tecnica presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 5 luglio).
A tal proposito, le Regioni e le Province Autonome rappresentano con forza l’esigenza di procedere ad un’attività di revisione complessiva degli ulteriori profili di rilievo regionale contenuti negli altri decreti attuativi della legge delega 183/2014 (D.Lgs. 148, 149, 150, 151 del 2015).
Si manifesta fin da ora la necessità di un coinvolgimento tempestivo delle Regioni nella stesura del secondo correttivo del Jobs Act, mediante l’attivazione di un tavolo di lavoro ad hoc.
A tal fine le Regioni si riservano, con successivo atto, di trasmettere un ulteriore documento recante le proposte di modifica della decretazione attuativa del Jobs Act, nelle materie di competenza concorrente.
B. Proposte di integrazione al correttivo, di modifica del D.Lgs. 81/2015
– all’articolo 45 del D.Lgs. 81/2015, comma 4, la locuzione “in accordo” è sostituita con “sentite”;
– il comma 5 dell’articolo 45 del d.lgs. 81/2015 è sostituito dal seguente:
B. Proposte di integrazione al correttivo, di modifica del D.Lgs. 81/2015
– all’articolo 45 del D.Lgs. 81/2015, comma 4, la locuzione “in accordo” è sostituita con “sentite”;
– il comma 5 dell’articolo 45 del d.lgs. 81/2015 è sostituito dal seguente:
“In assenza di regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Sono fatte salve le convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stipulate fino alla regolamentazione regionale.”
– all’articolo 55 del D. Lgs. 81/2015 è aggiunto il seguente comma 4:
– all’articolo 55 del D. Lgs. 81/2015 è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, attivati ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs 167/2011, che erano in essere al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, è prevista la possibilità di prorogare il contratto di un anno, qualora al momento della scadenza non siano stati conseguiti la qualifica o il diploma professionale”.
Si chiede, inoltre, sempre al fine del perfezionamento dell’intesa, che il Governo si impegni ad armonizzare la disciplina sul lavoro minorile con la disciplina dell’apprendistato di primo livello di cui all’art. 43 del D. Lgs. 81/2015. Tale richiesta si rende necessaria al fine di attuare la sperimentazione del sistema duale nei percorsi iefp, permettendo l’attivazione del contratto di apprendistato di primo livello per i minori, in particolare per i quindicenni.
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Si propongono, altresì, i seguenti ulteriori emendamenti non vincolanti ai fini dell’intesa:
– All’articolo 1, comma 1, lett. c) (modifica dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs 81/2015):
– All’articolo 1, comma 1, lett. c) (modifica dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs 81/2015):
dopo le parole “indicando, altresì, il luogo e la durata della prestazione” sono aggiunte le seguenti: “Per durata della prestazione si intende il numero di ore giornaliere per ciascuna giornata e la loro collocazione temporale”.
– All’articolo 19 comma 3 del D. Lgs. 81/2015, dopo le parole “può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio” sono aggiunte le seguenti: “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”.
– All’articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 alle parole “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato” sono anteposte le seguenti: “Fatti salvi i contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali”.
– All’articolo 19 comma 3 del D. Lgs. 81/2015, dopo le parole “può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio” sono aggiunte le seguenti: “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”.
– All’articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 alle parole “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato” sono anteposte le seguenti: “Fatti salvi i contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali”.