Si parla sempre piu’ spesso di IMU – TASI ma veniamo alle nuove norme che riguardano la riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari e conseguente obbligo di registrazione del contratto. La legge di stabilità 2016 ( L. n.208 del 2015) ha inserito nel comma 3 dell’art.13 del D.L. 201/2011, la lett.Oa, in virtù della quale la base imponibile dell’imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il concedente (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La stessa disposizione prevede che il beneficio si applica anche nel caso in cui il concedente (comodante) oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per quanto concerne i contratti verbali di comodato , al fine di usufruire dell’agevolazione in discorso sin dal mese di gennaio, la registrazione deve essere effettuata entro il 1° marzo 2016, riportando sullo stesso anche le eventuale pertinenze interessate. L’Aliquota IMU da utilizzare è quella ordinaria stabilita da ciascun comune. Il comodante dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, con allegato il contratto registrato.