Roma – Arriva una boccata di ossigeno per i comuni che potranno beneficiare di finanziamenti per ristrutturare impianti sportivi esistenti o progettarne dei nuovi. Sono stati infatti confermati i 100 milioni di euro stanziati per il triennio 2015-2017 per potenziare gli impianti sportivi nazionali e sviluppare la relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana.
È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23/01/2016, n. 18 la Legge 22 gennaio 2016, n. 9 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l’esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa“.
Viene confermato quanto previsto all’art. 15 del D.L. n. 185/2015 che ha previsto misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. In particolare, è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017, per eseguire i seguenti interventi:
- ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;
- attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.
Per la realizzazione dei suddetti interventi, il CONI deve presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ogni anno. I piani devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e per la loro predisposizione e attuazione, il CONI può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
Al di fuori degli interventi previsti dal Piano, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l’interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.
Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano, il Comune può deliberare l’individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro.