Le disposizioni sul tax credit – credito d’imposta – prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un’opera cinematografica. Il credito di imposta può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica ed è pari al 15% del costo eleggibile di produzione, fino all´ammontare massimo di euro 3.500.000 per periodo d´imposta. Nel caso di produzioni associate il credito di imposta spetta a ciascun produttore associato, in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute e in proporzione alla quota di partecipazione alla produzione associata. Nel caso di produzioni con contratti di appalto, il credito di imposta spetta sia al produttore esecutivo sia al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno sostenute. Il credito d´imposta può essere concesso in relazione a:
- Opere cinematografiche di nazionalità italiana (art.5 del decreto legislativo n. 28 del 2004)) che rispettino i requisiti di eleggibilità culturale stabiliti dalla Tabella A del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”;
- Opere cinematografiche riconosciute di interesse culturale dalla Commissione per la Cinematografia (art. 7 D.Lgs 28/2004 ) che rispettino i requisiti di eleggibilità culturale stabiliti dalla Tabella A e dalla Tabella B del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”. Nell´ambito di questi ultimi, la Commissione per la Cinematografia può attribuire l´ulteriore qualifica di “film difficile”, al fine di consentire il raggiungimento di un maggiore livello di aiuti pubblici.
Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere, alla Direzione Generale per il Cinema, il riconoscimento dell´eleggibilità culturale delle opere cinematografiche prodotte. Le opere in oggetto sono sottoposte a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea (tabella A del D.M. 7.5.2009). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera cinematografica ottiene automaticamente l´eleggibilità culturale.
Il credito d´imposta (anche se già attribuito) viene revocato o decade in caso di:
- mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità
- subentro di altra impresa di produzione
- mancato rispetto del vincolo di territorializzazione
- mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico
In Italia (art.2, comma 7, del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”) deve obbligatoriamente essere speso sul territorio nazionale (come definito dall´art.1, comma 10 dello stesso D.M. )un importo pari ad almeno l´80% dell’entità del beneficio fiscale.
- mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità;
- subentro di altra impresa di produzione;
- mancato rispetto del vincolo di territorializzazione;
- mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.
- è pari al 25% del costo di produzione della singola opera;
- spetta per le spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo;
- non può superare il limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000.
- mancata presentazione dell´istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 30 giorni dal termine delle attività.