Rapporto “Cittadini-pazienti”
di Antonio Agosta (Redazione Sicilia)
Negli ultimi quarant’anni, in Italia, il rapporto tra strutture sanitarie e “cittadini-pazienti” è profondamente cambiato. Di questo ne parliamo con l’avv. Antonio Lidonnici. Come ha inciso tutto ciò sui “cittadini-pazienti” e di riflesso anche sui diritti del “malato”? «Uno degli aspetti più importanti, forse il più rilevante a mio avviso, è il diritto alle prestazioni mediche in tempi certi. Fermo restando che le famiglie benestanti possono tranquillamente ricorrere alle cliniche private, oggi, se un cittadino meno facoltoso ha bisogno di una tac, di una visita specialistica in ospedale, di una risonanza magnetica o di una ecografia, le liste di attesa sono lunghissime rispetto alle reali esigenze del cittadino stesso. Eppure la Legge è ben precisa in merito, infatti, a disciplinare questa triste piaga delle liste di attesa è l’accordo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002. Questo accordo stabilisce che i tempi massimi di attesa sono 30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici, come tac, risonanza magnetica, eccetera». Nel caso in cui i tempi di attesa risultassero troppo lunghi? «Ebbene, se anche rispetto ai tempi imposti dalla legge, in ospedale, la lista di attesa risultasse troppo lunga per quel cittadino meno facoltoso, si potrebbe pensare che lo stesso sia costretto a pagare di tasca propria per rivolgersi ad una clinica privata, e invece no! Infatti, a sostegno del sacrosanto “diritto alla salute” sancito dalla nostra Costituzione vi è il Decreto legislativo n. 124 del 1998 che all’articolo 3 comma 13 consente al “cittadino-paziente” di evitare le lunghe code di attesa da un lato, e dall’altro che la stessa prestazione venga fornita da un medico privato senza nessun costo aggiuntivo rispetto al ticket già pagato. In pratica, sarà possibile effettuare la prestazione sanitaria, visita-specialistica o esami diagnostici, anche nel settore privato, con il diritto al rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Non deve meravigliare che siano ancora in pochi a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lg. n.124/98 all’articolo 3 comma 13, in particolare al Sud dove la gente vive in una continua informazione asimmetrica da tanti anni, e di conseguenza il preciso iter da seguire per poter esercitare questo “diritto”, che consente di presentare al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (ASL) di appartenenza una istanza in carta semplice per “prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria”. Attraverso questa istanza i cittadini-pazienti potranno richiedere che le prestazioni sanitarie, visite-specialistiche o esami diagnostici, vengano effettuati in regime di attività libero-professionale intramuraria, con il pagamento del solo ticket. Ma vi è di più. Può succedere che le liste di attesa vengano “bloccate” e le ASL sospendano le prenotazioni. Anche in questo caso – sostiene Lidonnici – la Legge tutela il diritto del “malato” stabilendo espressamente il divieto di sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni, con conseguente sanzione amministrativa per i responsabili della violazione del divieto, con l’obbligo di ripristinare l’attività di prenotazione». Quale è l’auspicio? «L’auspicio – conclude l’avvocato Antonio Lidonnici – è quello di far conoscere ai cittadini le leggi che tutelano i loro diritti, in particolare quello alla salute».