Sempre più spesso sentiamo parlare di malasanità , di responsabilità dei sanitari o di risarcimento del danno in favore di chi sia rimasto vittima di errore medico . Di fronte a questo oramai dilagante fenomeno sociale , un approccio serio che consente una obbiettiva valutazione del singolo caso , deve indurre il professionista ad evitare una visione preconcetta del fenomeno “ malpratica medica “ che a priori induca ad accettare il mandato in favore di pazienti che si ritengono essere vittime di errori medici , solo a seguito di attenta valutazione medico-legale saranno dispiegate tutte le opportune azioni finalizzate al risarcimento . In caso di diagnosi errata , di intervento chirurgico o di cura mal riuscita addebitabile a colpa professionale sanitaria , la persona danneggiata può chiedere il risarcimento del danno e principalmente del danno conseguente alla violazione del diritto alla salute, il quale è come noto , costituzionalmente garantito. “Il danno risarcibile – spiega l’Avv. Domenico Martinelli – può, comunque, collegarsi anche alla lesione di diritti diversi dalla salute, come per esempio, la dignità personale, il diritto all’autodeterminazione, il diritto all’informazione, il diritto a non soffrire. I casi di malasanità sono purtroppo molto frequenti e derivano principalmente da diagnosi errate, malattie gravi contratte all’ospedale, lesioni fisiche o psichiche conseguenti ad interventi sbagliati, come pure nascite indesiderate determinate dell’errore dell’ecografista che non ha rilevato una grave malformazione del feto, infezioni da HCV , HIV contratte in sede trasfusionale, sono alcune delle situazioni ricorrenti. Rilevantissimo è poi, il caso di violazione dell’ alleanza terapeutica tra medico e paziente e del consenso informato. La complessità della materia richiede professionalità competenti, ai fini della miglior gestione delle pratiche legali necessarie al fine di ottenere un giusto ristori dei danni da responsabilità medica. Non sempre è evidente il danno subito , e per mancanza di informazioni o di un valida consulenza medico-legale si preferisce soprassedere ritenendo di non aver diritto ad alcun risarcimento , al contrario , l’analisi approfondita del singolo caso consente di verificare l’esistenza degli elementi necessari per agire stragiudiziale prima e giudiziale poi , nei confronti dei sanitari responsabili e della struttura ospedaliera o di cura presso cui si è verificato l’evento dannoso.
L’evoluzione giurisprudenziale, – prosegue Martinelli – peraltro, ha agevolato l’onere probatorio a carico della vittima della malpractice medica, così rendendo più agevole il conseguimento della risposta riparatoria.” Dunque, una qualificata consulenza legale preventiva può essere un passo preliminare importante per chiarire la propria situazione personale e decidere come procedere.
Per presentare una domanda di risarcimento dei danni subiti per malasanità bisogna seguire un iter processuale specifico, che vede solo come prima tappa la valutazione e quantificazione del danno , a cui fa seguito tutto il complesso iter procedurale tecnico-giuridico a conclusione del quale si ottiene il giusto risarcimento .
Possiamo suddividere il danno non patrimoniale risarcibile nelle seguenti tre voci:
• le tipologie di danno biologico
• le tipologie di danno morale
• le tipologie di danno esistenziale
A partire dal novembre 2008, per effetto di una sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, le tre voci di pregiudizio suindicate vengono inquadrate in una categoria unitaria, il danno non patrimoniale.
È comunque importante conservare un approccio valutativo del danno subito dalla vittima considerando distintamente tali voci, al fine di pervenire ad una quantificazione del risarcimento da richiedere che tenga conto di tutte le conseguenze negative effettivamente riportate dal paziente danneggiato a cui va assimilata l’altra importantissima categoria giurdicamente protetta rappresentata dai “prossimi congiunti“ ( coniuge , figli , ascendenti , collaterali ) a cui spetta il risarcimento in caso di morte del parente o danno da questo subito in vita ( fatta salva la prescrizione del diritto). Ai fini di una rapida ed efficiente definizione della controversia lo Studio Legale Martinelli imposta il caso in sede civile privilegiando la possibilità di addivenire ad un accordo di carattere stragiudiziale . “Per esperienza consolidata – spiega ancora l’avv. Martinelli – ed ove possibile , occorre evitare la proposizione di azioni legali in sede penale in quanto i relativi procedimenti sono lunghi , rischiosi ed inducono le A.S.L., le strutture sanitarie private , le assicurazioni ed i medici coinvolti a bloccare qualsiasi attivita transattiva , aspettando l’esito del giudizio prima di iniziare una qualunque attività risarcitoria , con evidente ed enorme dilatazione dei tempi di definizione della pratica . Una volta individuato il caso , procediamo ad una attenta analisi delle documentazioni mediche che facciamo analizzare da medico legale di chiara fama e comprovata esperienza ( CTP ) , ed individuata la responsabilità attiviamo immediatamente ex. art..696 bis c.p.c. idonea procedura di ” accertamento tecnico preventivo” , che a strettissimo giro consente alle parti di avere gli elementi necessari per una serena valutazione della controversia e di addivenire ad un proficuo accordo stragiudiziale . L’ottenimento dello stesso risultato per mezzo di una causa ordinaria , implica necessariamente il decorso di un termine non inferiore ai due anni con evidente preclusione di accordo stragiudiziale , solo in via residuale ove nonostante la invocata volontà di transare non si addivenisse ad una soddisfacente risoluzione della controversia , si procederà con atto di citazione in sede civile .
Si precisa inoltre che sia in caso di transazione che nell’eventualità di giudizio civile , il medico responsabile e la struttura sanitaria per conto della quale è stata prestata l’attività professionale , restano indenni da qualsivoglia pregiudizio in quanto il pagamento dell’eventuale risarcimento verrà effettuato dalla compagnia di assicurazione .” Data la complessità della materia, queste brevi note devono ritenersi puramente indicative dei vari aspetti giuridici e medico-legali a cui si è fatto riferimento , per una disamina dettagliata degli stessi occorre predisporre idoneo incontro ove analizzare in dettaglio ogni singolo aspetto .
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