La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 20 ottobre, ha approvato un documento di osservazioni ed emendamenti sulle disposizioni in materia di statizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al governo per il riordino della normativa in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).
Il documento è stato poi trasmesso alla 7° commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato.
Si riporta di seguito il testo integrale del documento (pubblicato sul sito www.regioni.it, sezione “Conferenze”)
Il Testo Unificato contiene all’art. 1 comma 5 il rinvio ad un Decreto Interministeriale per definire tempi, criteri e modalità attuative del processo di statizzazione senza alcun riferimento al sistema delle relazioni Stato-Regioni ed Enti Locali. A tale proposito si evidenza che il comma 2 art. 1 prevede un mantenimento di oneri finanziari a carico degli enti locali e che quindi una condivisione degli schemi di convenzione e delle modalità di statizzazione con gli enti locali debba necessariamente essere prevista.
Si rileva inoltre che, analogamente, commi 1 e 3 dell’art. 2 rinviano alla adozione di Decreti Legislativi, su proposta del MIUR sentito il MEF, finalizzati al riordino della normativa in materia di alta formazione artistica musicarle e coreutica. Nuovamente non si prevede alcun coinvolgimento delle regioni e degli altri enti locali finanziatori.
Si rinnova quindi la richiesta di coinvolgimento delle regioni già formalizzata nel documento della Conferenza delle Regioni “Processo di statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati e riorganizzazione AFAM” del Maggio 2016, prodotto in occasione della audizione da parte della Commissione VII del Senato. In chiusura di tale documento si indicava che “la Conferenza delle regioni ritiene infine necessario che sul percorso di statizzazione degli ISSM ex pareggiati e sul complessivo disegno di riforma del comparto AFAM siano coinvolte le regioni attraverso l’espressione di un parere vincolante o la formalizzazione di un accordo riguardo modalità e criteri da adottare in tale percorso”.
Si ritiene quindi necessario che, a normativa vigente, si preveda la necessità di “sentire” almeno la Conferenza Unificata soprattutto sugli schemi dei decreti di cui all’art. 1, comma 5, ed all’art. 2, commi 1 e 3, in modo tale che la futura normativa preveda le modalità di coordinamento sopra menzionate.
Relativamente al Decreto legislativo di cui all’art. 2 comma 1, si ricorda inoltre che nel documento della Conferenza delle Regioni sopra richiamato sono stati proposti una serie di criteri e principi di cui tener conto nel processo di riorganizzazione del sistema AFAM.
Inoltre, per effetto del lungo lasso di tempo intercorso tra la Legge n. 508/1999 ed i Disegni di Legge (datati 2013-2014) confluiti nell’odierno Testo Unificato, qualche dubbio emerge in ordine alla corretta individuazione di “ente locale” finanziatore chiamato a fornire la garanzia di cui all’art. 1, comma 2, del documento in esame, stante la nuova formulazione contenuta all’art. 1 della Legge n. 56/2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) ed il conseguente riordino delle funzioni assegnate alle Province, ora “enti territoriali di area vasta” (non più formalmente “enti locali”) a finanza derivata.
Il nuovo quadro fornito dalla Legge n. 56/2014 e dalla soppressione delle Province dall’art. 114 della Costituzione stabilita dall’art. 29 del Testo di Legge Costituzionale sulla revisione del Titolo V della parte II della Costituzione previsto dalla prossima consultazione referendaria, suggerirebbe di escludere più esplicitamente le Province da un improponibile mantenimento di futuri oneri finanziari.
Al termine del comma 2 dell’art. 1, quindi, si potrebbe aggiungere quantomeno un periodo con il quale si stabilisce che la Convenzione provvede a definire, altresì, forme e modalità di disimpegno dagli oneri finanziari nei casi in cui l’ente finanziatore obbligato sia la Provincia.
Infine, la pesante situazione economica che riguarda alcuni enti finanziatori e la tempistica contenuta nel Testo Unificato (cfr. art. 1, commi 1 e 2) consiglia di inserire una “disposizione transitoria e finale” che stabilisca, nelle more della stipula della Convenzione di cui all’art. 1, comma 2, e della conclusione del procedimento di statizzazione:
di porre immediatamente (o comunque a decorrere dalla richiesta di statizzazione di cui all’art. 1, comma1, degli Istituti interessati) a carico dei Ministeri competenti le risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle lezioni ed il funzionamento degli ISSM (ex IMP);
di disporre le misure necessarie a sospendere eventuali iniziative intraprese dagli attuali enti finanziatori in contrasto con la continuità didattica e con la permanenza sui territori delle predette istituzioni statizzate.