E’ stata completata la procedura necessaria all’entrata in vigore della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale, firmata nella Città del Vaticano il primo aprile 2015, che promuove lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra la Santa Sede e l’Italia e agevola l’adempimento degli obblighi fiscali dei soggetti fiscalmente residenti in Italia. La Convenzione entra quindi in vigore domani 15 ottobre 2016. L’accordo sottoscritto nell ’aprile del 2015 ha una grande valenza perché rappresenta la prima Convenzione contro le doppie imposizioni e lo scambio di informazioni in materia fiscale sottoscritto dal Vaticano con un Paese terzo.Il testo, che si compone di 14 articoli, è in linea con il modello convenzionale di matrice OCSE e consentirà lo scambio di informazioni per i periodi d’imposta a partire dall’ 1 gennaio 2009.
Da tale data sarà possibile il pieno adempimento degli obblighi fiscali inerenti la detenzione di attività di natura finanziaria presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede da parte di persone fisiche e giuridiche residenti in Italia.
Per il passato, invece, sarà sempre possibile accedere ad una specifica procedura di regolarizzazione, che produrrà i medesimi effetti stabiliti dalla cd. voluntary disclosure prevista dalla legge n. 186 del 2014.
Ambito di applicazione – Le disposizioni convenzionali trovano applicazione esclusivamente nei confronti di persone fisiche e giuridiche, fiscalmente residenti in Italia, che siano titolari di attività finanziarie presso enti e istituti finanziari che operano nello stato della Città del Vaticano e riguarda, in particolare:
- chierici e membri degli istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita Apostolica;
- dignitari, impiegati, salariati e pensionati della Santa Sede e degli altri Enti ecclesiastici;
- Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica e tutti gli altri Enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.
Dal punto di vista oggettivo, la Convenzione disciplina esclusivamente il trattamento fiscale dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria, restando esclusi dall’ambito applicativo tutti i redditi di diversa natura.
L’articolo 2 istituisce uno specifico sistema di tassazione dei proventi connessi alle attività finanziarie detenute dai soggetti fiscalmente residenti in Italia presso enti che svolgono in maniera professionale attività finanziaria nella Città dello Stato del Vaticano.
A decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo, i soggetti interessati potranno adempiere agli obblighi di determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale, sui redditi diversi di natura finanziaria e dell’IVAFE (se dovuta), connessi alle attività detenute presso la Santa Sede, per il tramite di uno o più intermediari finanziari tra quelli elencati agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo. 461/1997 (ad es. banche e società di intermediazione mobiliare).
Tali intermediari, pertanto, dovranno agire in veste di rappresentanti fiscali per conto degli enti residenti nella Santa Sede, acquisendo i dati e le informazioni necessari per la determinazione dei redditi ed il calcolo delle imposte dovute.
Per espressa previsione, inoltre, il pagamento delle imposte sui redditi finanziari esonera i soggetti interessati da tutti gli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero di cui all’articolo 4 del D.L. 167/1990, relativamente a tutti i periodi di imposta a cui tali redditi si riferiscono.
Lo scambio di informazioni – L’articolo 1 della Convenzione è dedicato allo scambio di informazioni in materia fiscale, con la disciplina degli aspetti procedurali della cooperazione amministrativa, e costituisce lo strumento che consentirà il sostanziale superamento del segreto bancario.
Le disposizioni sullo scambio di informazioni sono applicabili alle domande di informazioni presentate all’entrata in vigore della Convenzione e riguarderanno fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dall’1 gennaio 2009, senza possibilità che un Paese contraente opponga il segreto bancario.
Le amministrazioni competenti, pertanto, attueranno lo scambio delle “informazioni verosimilmente rilevanti” ai fini dell’applicazione del diritto interno relativo a tutte le imposte riscosse nei Paesi contraenti, nei limiti del divieto delle richieste generalizzate e indiscriminate (cd. fishing expedition) o di domande la cui rilevanza fiscale del contribuente non è verosimile.
L’accordo prevede altresì la possibilità di intraprendere domande riferite ad un singolo contribuente (indentificato con il nome o con altra modalità) ovvero a una pluralità di soggetti (identificati con il nome o con altre modalità).
Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
- l’identità del soggetto su cui si sta attuando il controllo;
- il periodo temporale oggetto dell’indagine;
- le descrizione delle informazioni richieste;
- lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
- se noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni.
La regolarizzazione dei periodi pregressi – La Convenzione prevede un peculiare meccanismo di regolarizzazione dei periodi pregressi, che riguarda i soggetti detentori di attività finanziarie presso la Sede Santa in relazione a tutti i periodi di imposta ancora accertabili fino a tutto il 2013.
Le persone fisiche che intendono avvalersi di tale procedura dovranno presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita istanza, penalmente rilevante, in cui è attestata la natura delle somme che formano oggetto di regolarizzazione.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi informativi:
- i dati identificativi dell’istante;
- per ogni relazione finanziaria intrattenuta, il saldo o il valore delle attività finanziarie al 31 dicembre di ogni anno interessato alla procedura;
- l’ammontare dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria connessi alle suddette attività e delle somme dovute a fronte della regolarizzazione;
- l’eventuale esercizio dell’opzione a fronte della quale, in luogo della determinazione analitica dei redditi finanziari, è dovuta un’imposta sostitutiva.
Il buon esito della procedura consentirà di regolarizzare ogni singolo periodo d’imposta attraverso il pagamento annuale di una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria connessi alle attività finanziarie detenute presso la Santa Sede. Inoltre, con riferimento al 2012 e 2013 dovrà essere corrisposte, se dovuta, anche l’IVAFE.