La Conferenza delle Regioni del 29 settembre ha approvato il Parere sulla riforma delle Camere di commercio, segnalando in sede di Conferenza Unificata una serie di emendamenti e quindi di modifiche al testo legislativo. Sono stati evidenziati in particolare gli emendamenti ritenuti fonfamentali. Pertanto in sede di Conferenza Unficata la Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte di emendamenti numeri 4, 12 e 15.
Di seguito il Parere consegnato in sede di Conferenza Unificata (pubblicato anche nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it)
Di seguito il Parere consegnato in sede di Conferenza Unificata (pubblicato anche nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it)
Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 25 agosto ha approvato lo Schema di decreto legislativo in attuazione della delega della cd. Legge Madia per la riforma delle Camere di commercio.
Lo schema è stato trasmesso alla Conferenza unificata che deve rendere il proprio parere.
Per questo motivo – e stante l’urgenza a provvedere manifestata dal Governo (considerato che formalmente la delega è scaduta) – si è già tenuto un primo confronto tecnico tra gli uffici regionali e quelli governativi lo scorso 6 settembre (nel quale è stato effettuato solo un esame preliminare delle questioni) e sono state programmate le successive fasi, che sono nell’ordine:
– 14 settembre Coordinamento tecnico interregionale;
– 15 settembre Commissione politica Attività produttive;
– 19 settembre incontro tecnico Governo Regioni;
– 29 settembre espressione del parere da parte della Conferenza unificata.
Lo schema di decreto legislativo ha, per un verso, almeno formalmente confermato il ruolo degli enti camerali per lo sviluppo e la promozione del sistema delle imprese e delle economie locali, in un quadro di razionalizzazione dei costi, di attenzione all’efficienza e alle esigenze e ai bisogni delle imprese.
Per altro verso, nel declinare le funzioni che specificamente vengono attribuite alle Camere – in ossequio ai principi di delega – è stata effettuata la riduzione dell’ambito di operatività delle stesse ed una limitazione dell’autonomia dell’ente nell’esercizio delle singole funzioni.
Conformemente alla delega, vengono adottate le misure di forte razionalizzazione, con la riduzione delle Camere di Commercio italiane da 105 a 60, la diminuzione del 50% del diritto annuale versato dalle imprese, l’introduzione della gratuità degli incarichi per i componenti degli organi collegiali; grande attenzione poi sugli assets immobiliari e partecipativi non strettamente necessari alle finalità istituzionali.
L’accorpamento sarà obbligatorio per le Camere di Commercio con meno di 75mila imprese/unità locali.
Oltre a ri-disciplinare funzioni ormai consolidate, come il Registro delle Imprese, le attività e i progetti per la competitività delle imprese e del territorio, compresa l’internazionalizzazione (esercitabile però solo sul fronte “interno”, quale assistenza alle imprese nella fase prodromica) l’informazione economica e statistica, i compiti di regolazione del mercato, va salutato con favore come il decreto ne potenzi alcune, sulle quali gli enti camerali, peraltro, avevano già iniziato da anni a operare. Si tratta, ad esempio, dell’orientamento al lavoro e alle professioni, dell’inserimento occupazionale, ma anche della promozione del turismo e del patrimonio culturale (tutte funzioni sulle quali è innestabile il rapporto di collaborazione con la Regione).
Nell’ottica di proficua collaborazione con il Governo, le Regioni ritengono necessario proporre alcuni emendamenti al testo, i più significativi dei quali riguardano il rapporto tra gli enti camerali e le Regioni in merito alla previsione, tra le funzioni camerali, dell’attività di promozione delle economie locali e di supporto alle imprese in base ad accordi o convenzioni con la Regione, per non dover accusare un passo indietro rispetto alla concreta e proficua evoluzione dei rapporti interistituzionali registratasi nel corso di questi anni, in particolare a partire dall’ultima riforma datata 2010. Coerentemente con questa istanza, occorre che venga lasciata alle Camere la possibilità di aumentare in percentuale il diritto annuale (attualmente il range è pari a fino il 20%) per poter cofinanziare le attività ed i progetti condivisi con le Regioni di particolare interesse strategico.
Proposta di modifiche allo schema di Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
PROPOSTA 1
All’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge, dopo la parola “dati” sono aggiunte le seguenti: “e documenti”.
MOTIVAZIONE
Si suggerisce una formulazione più aderente ai contenuti effettivi del fascicolo di impresa.
PROPOSTA 2
All’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge, le parole “in coordinamento con il Governo e con le Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “in coordinamento con il Governo, le Regioni e le Province autonome”.
MOTIVAZIONE
Lo Statuto speciale attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige in via esclusiva la potestà legislativa e la corrispondente potestà amministrativa nella materia dell’ordinamento delle camere di commercio (art. 4, n. 8) e art. 16 dello Statuto), che comprende anche la disciplina del relativo personale, come ha statuito la Corte costituzionale (sentenza n. 273 del 2007; analogamente per quanto attiene il personale comunale in relazione alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali, sentenza n. 132 del 2006).
Nell’ambito delle proprie attribuzioni nel 2003 la Regione ha conferito alle Province autonome la delega per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, recante: “Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano”).
La proposta ha lo scopo di precisare che il coordinamento con il Governo, nell’ambito delle funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni, deve essere assicurato anche alle Province autonome (così come alle Regioni).
PROPOSTA 3
All’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, cassare la lettera f).
MOTIVAZIONE
Pur comprendendo le motivazioni retrostanti la proposta, non si può condividere che venga introdotta tra le funzioni che le Camere sono chiamate a svolgere in qualità di ente pubblico un’attività di erogazione di servizi – genericamente denominata “attività di assistenza e supporto alle imprese”- svolta alla stregua di un soggetto privato, in regime di concorrenza con gli altri soggetti privati ed in conflitto con le stesse funzioni e compiti svolti istituzionalmente dall’ente.
Tra l’altro, non si rinviene a quale principio di delega la disposizione faccia riferimento.
PROPOSTA 4
All’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2 dopo la lettera g) inserire la seguente:
- h) attività oggetto di accordi o convenzioni con le Regioni in materia di promozione dello sviluppo economico locale e di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), ed ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, esclusivamente in cofinanziamento.
MOTIVAZIONE
Occorre inserire la previsione espressa dell’esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni.
Oltre che di basilare importanza per lo svolgimento delle relazioni tra le Regioni e gli enti camerali, è altresì coerente con il principio di delega che enuclea “competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni” e dai riferimenti contenuti sia nel comma 2 dell’art.5 bis che nella lettera a) del comma 4 dell’art.18 della legge 580/1993, che conferiscono loro dignità autonoma.
PROPOSTA 5
– All’art. 1, comma 1, lett. f) il n.1) è sostituito dal seguente:
“1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le camere di commercio, si associano in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e purché ne faccia richiesta la maggioranza delle camere presenti, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l’esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposto solo con il consenso unanime dei soggetti associati.”
– All’art. 1, comma 1, lett. f) il n.2) è sostituito dal seguente:
“2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. La costituzione e il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l’economicità della struttura e l’efficacia dell’azione amministrativa. Il mantenimento di Unioni regionali è altresì consentito in quelle regioni nel cui territorio ricadano confini nazionali e ove sia già intervenuto l’accorpamento di almeno due Camere di Commercio.
1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalle camere presenti in regione, in coordinamento tra le stesse.”
MOTIVAZIONE
Si ritiene rispettato il principio di delega anche prevedendo che le Camere di commercio “si associano” – anziché “possono associarsi”- a condizione che siano almeno in un certo numero (tre) presenti nella circoscrizione regionale e che, democraticamente, la volontà di costituzione dell’Unione sia espressa dalla maggioranza delle Camere presenti (del resto il Governo rappresenta nella Relazione tecnico-finanziaria che il medesimo principio è rispettato riguardo alla possibilità di costituire unioni interregionali esercitando l’ “opzione-zero”, ovvero non disciplinandone la costituzione).
Si concorda sulla dimostrazione dell’“economicità della struttura”, ma non si concorda su quella riguardante “gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni”, che riguarda solo un profilo della questione, a scapito di altri altrettanto importanti. Assunto che le “altre possibili soluzioni” alternative alla costituzione dell’Unione sono l’esercizio delle funzioni in forma associata o la creazione di un’azienda speciale intercamerale (in questa sede pare doversi scartare l’ipotesi della Camera del capoluogo di Regione), si ritiene che l’efficacia -e la qualità della funzione o servizio svolta- debbano far premio sul risparmio, che sarebbe indimostrabile -nella sua mera accezione contabile- rispetto alla prima soluzione alternativa, ovvero quella dell’esercizio associato (l’Unione deve comunque avere una propria struttura, seppur snella, e del proprio personale). La seconda alternativa, quella dell’azienda speciale intercamerale, pare inappropriata sia in termini di rapporto costi-benefici che di adeguatezza del soggetto rispetto ai compiti di cui sarebbe investito. In termini assoluti, e cioè a prescindere da valutazioni in termini di efficacia, è sempre possibile individuare soluzioni organizzative in grado di generare risparmi.
La richiesta di deroga al numero minimo di Camere interviene per le Unioni regionali, in analogia a quanto previsto dall’art. 3 dello stesso schema di decreto in parola, ove è salvaguardata la possibilità di istituzione di una Camera di commercio nei territori di confine, per il sostegno delle economie locali in condizioni di squilibrio territoriale, tenendo altresì conto dell’intervenuto accorpamento di almeno 2 Camere di commercio.
In forza della previsione per cui occorre l’unanime consenso di tutte le camere presenti in regione perché si costituisca l’Unione, si perviene a risultati contraddittori, per due motivi:
– più numerose sono le camere e più difficoltosa può essere la costituzione dell’unione, quando proprio in presenza di un maggior numero di enti essa si rivela più funzionale al sistema;
– la CCIAA del capoluogo potrebbe privilegiare il proprio interesse ad essere essa medesima interlocutrice nei confronti della Regione, non prestando il proprio consenso, di modo che l’Unione non possa mai costituirsi.
Per cui occorre prevedere che, nel caso di mancata costituzione dell’Unione, le camere siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione.
PROPOSTA 6
All’art. 1, comma 1, lett. h), n. 3 dopo le parole “conservatore” sono aggiunte le parole: “, almeno uno per ogni regione,”.
MOTIVAZIONE
L’esigenza è quella di prevedere la presenza del conservatore anche in Regioni – come la Valle d’Aosta – nella cui circoscrizione non è presente il tribunale delle imprese.
PROPOSTA 7
All’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2 dopo le parole “delle associazioni stesse” sono aggiunte le parole: “, qualora concorrenti per il medesimo settore.”
MOTIVAZIONE
La norma non appare sufficientemente definita. In caso di adesione dell’impresa a più associazioni, la riduzione proporzionale del suo peso per tali associazioni dovrebbe rilevare solo se concerne concorrenti del medesimo settore, in modo da riequilibrare la parità di condizioni nei confronti di ulteriori associazioni concorrenti.
PROPOSTA 8
All’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1 dopo le parole “dello stesso articolo 10” sono aggiunte le seguenti parole: << e le parole “non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a due”;>>.
MOTIVAZIONE
Se permane l’attuale formulazione, avremmo che il consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta; considerato che la Giunta può essere o di 5 (un terzo è pari a 1,666) o di 7 membri (un terzo è pari a 2,333) è necessario indicare in maniera univoca quante preferenze può esprimere ciascun consigliere ed è opportuno che -nell’uno come nell’altro caso- esse siamo pari a 2.
PROPOSTA 9
All’art. 1, comma 1, lett. r), n. 1.1) è sostituito dal seguente: “1.1 la lettera c) è così sostituita: “c) le entrate derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati.”
MOTIVAZIONE
E’ necessario mantenere tra le fonti di finanziamento le entrate derivanti da convenzioni con i soggetti pubblici e privati.
PROPOSTA 10
All’art. 1, comma 1, lett. r), n.3 apportare la seguente modifica: dopo la parola “aggiornati” inserire le seguenti: “, con cadenza annuale,”.
MOTIVAZIONE
Si ritiene necessario prevedere la periodicità annuale della revisione dell’ammontare dei diritti di segreteria, sulla base dei costi standard.
PROPOSTA 11
All’art. 1, comma 1, lett. r), n. 4 cassare la parola “prioritari” introdotta nella lett. a-bis).
MOTIVAZIONE
Trattandosi di un decreto ministeriale di natura finanziaria-contabile, non può essere la sede in cui si individuano “gli ambiti prioritari di intervento per le funzioni di sviluppo economico locale” perché ciò atterrebbe a scelte di politica economica che andrebbero condivise con le Regioni.
PROPOSTA 12
All’art. 1, comma 1, lett. r), il n. 8 è sostituito dal seguente:
8). Il comma 10 è sostituito dal seguente: “Per il cofinanziamento di programmi e progetti di interesse strategico condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento”.
8). Il comma 10 è sostituito dal seguente: “Per il cofinanziamento di programmi e progetti di interesse strategico condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento”.
MOTIVAZIONE
Per le Regioni è importante poter continuare a sviluppare progetti in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio. Pertanto, in luogo dell’abrogazione del comma 10 dell’articolo 18 della L. 580/1993, se ne propone la sostituzione prevedendo che l’aumento del diritto annuale possa essere disposto soltanto per cofinanziare progetti condivisi con le Regioni e di particolare interesse strategico.
PROPOSTA 13
Il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“1. Il decreto di cui all’articolo 4-bis, comma 2-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto, nonché il decreto relativo ai diritti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 18 della stessa legge e delle tariffe relative a servizi obbligatori previsto dal comma 3 del predetto articolo 18, come sostituito dal presente decreto, sono adottati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.
MOTIVAZIONE
La proposta serve ad integrare lo schema in modo da stabilire anche per il decreto ministeriale relativo ai diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori un termine per l’adozione, estendendo ad esso quello già previsto per l’emanazione del decreto ministeriale relativo alla fissazione delle indennità dei revisori dei conti ed i criteri di rimborso delle spese dei componenti di tutti gli organi.
PROPOSTA 14
All’art. 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole “sentite le amministrazioni interessate” sono aggiunte le seguenti: “e previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 281/1997”.
MOTIVAZIONE
Considerato che la norma introduce anche a carico delle Regioni e gli enti locali un obbligo di comunicazione in via telematica di propri atti alla Camera di commercio, finalizzato ad implementare il fascicolo informatico d’impresa, e che ciascuna amministrazione ha i propri sistemi informativi, è necessario che i termini e le modalità operative di applicazione di tale obbligo siano condivisi in sede di Conferenza Unificata, non essendo sufficiente l’espressione “sentite le amministrazioni interessate”.
PROPOSTA 15
Dopo il comma 6 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Gli enti del sistema camerale che hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall’art. 1 comma 5 della legge 580/93 o che si accorperanno ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, modificando le precedenti circoscrizioni territoriali mediante accorpamento di quattro o più camere di commercio, non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580 come modificata dal presente decreto”.
MOTIVAZIONE
Al fine di incentivare l’accorpamento delle Camere di commercio in misura maggiore di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, si propone di mantenere nei bilanci delle Camere i risparmi conseguiti in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa.
Come è noto il decreto-legge n. 90/2014 ha operato una forte riduzione delle entrate delle Camere di commercio, con un taglio del diritto annuale rispetto al 2014 del 35% per il 2015, del 40% nel 2016 e del 50% per il 2017.
Contestualmente, le Camere di commercio, le Unioni regionali e l’Unioncamere – inserite nel cd elenco Istat – sono tenute, come altre pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente, ad operare una serie di risparmi su diverse tipologie di spesa e a versare l’ammontare risparmiato al bilancio dello Stato.
Si tratta in particolare della normativa, stratificatasi negli ultimi anni, che impone di conseguire risparmi su incarichi di studio e consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, spese per missioni, spese su autovetture, consumi intermedi, etc.
Sulla base di questa normativa, il sistema camerale versa annualmente al bilancio dello Stato oltre 38 milioni di euro che con il taglio del 50% del diritto annuale costituirebbero annualmente quasi il 10% del diritto riscosso. Tale importo non sarebbe più sostenibile considerato il taglio delle entrate, oltre al fatto che tali somme non genererebbero più servizi o iniziative a vantaggio delle imprese ma verrebbero versate direttamente allo Stato.
Si propone dunque l’esenzione dal versamento per quegli Enti del sistema camerale che hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall’art. 1 comma 5 della legge 580/93 o che si accorperanno ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, modificando le precedenti circoscrizioni territoriali mediante accorpamento di quattro o più camere di commercio.
In questo modo non verrebbero meno i risparmi per le diverse tipologie di spesa stabiliti dalle leggi, che sarebbero comunque garantiti dalle Camere, ma solo il versamento delle risorse al bilancio dello Stato. L’importo non versato, rimanendo nella disponibilità delle Camere di commercio, verrebbe inoltre finalizzato alla realizzazione degli interventi di promozione del territorio e dell’economia previste dalla legge, sulla base delle specifiche esigenze dei territori.
***
La Conferenza delle Regioni, nel prendere atto della nota del Ministero dello Sviluppo economico del 28 settembre scorso, che ha comunicato l’accoglimento degli emendamenti proposti dalle Regioni nn. 1, 2, 6 e 7 e il parziale accoglimento degli emendamenti nn. 3, 5 e 14, esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte di emendamento nn. 4, 12 e 15.