Le Regioni hanno espresso un parere favorevole sul regolamento del Ministro dello sviluppo economico relativo alle modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato.
Il giudizio positivo della Conferenza delle Regioni è contenuto in un documento (che è stato consegnato al governo nel corso della Conferenza unificata del 3 agosto) con cui si invita il Ministero dello Sviluppo economico “a valutare l’estensione a 30 giorni, o, almeno, a 20 giorni, del termine di 10 giorni previsto dall’art.9, comma 5, in considerazioni degli impatti che l’introduzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato produrrà sui processi organizzativi dei Soggetti concedenti”.
Si riporta di seguito il testo integrale del documento (pubblicato anche nella sezione “conferenze” del sito www.regioni.it).
Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:
visto l’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’art.14, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 115, che ha individuato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato lo strumento per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
visto il comma 7 del precitato art.52 della L.234/2012, che demanda ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, la disciplina per il funzionamento del predetto registro, con la definizione, tra l’altro, dei criteri per l’eventuale interoperabilità con le banche dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese e dei contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli;
visto lo “Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all’art.52 della L. 234/2012” trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico all’Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata con nota prot.n. 0017737 del 28 luglio 2016 e da questo trasmesso al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome con nota prot.n. CSR 0003577 A-4.23.2.12 di pari data;
dato atto che, in data 25 luglio 2016, si è tenuta una riunione tecnica della Conferenza Unificata nel corso della quale le Regioni e Province autonome si sono confrontate con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Mistero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle richieste di miglioramento e di modifica allo Schema di regolamento nonché presentato alcune richieste di chiarimento in relazione a disposizioni specifiche;
dato atto che, a seguito di detto incontro tecnico, lo Schema di regolamento è stato modificato secondo quanto richiesto dalle Regioni e Province autonome, in particolare per quanto concerne:
– il combinato disposto dell’art.12 comma 5 e dell’art.14, comma 2 secondo il quale la presenza di aiuti illegali non recuperati a carico del beneficiario è ostativa all’erogazione dell’aiuto e non alla concessione dello stesso;
– l’art.15 che, per i programmi di cooperazione territoriale europea, ha chiarito che il Registro nazionale aiuti dovrà essere utilizzato dalle sole Autorità di gestione italiane, in coerenza con quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento (UE) 651/2014 e che, pertanto, nessun obbligo è previsto in caso di beneficiari italiani di Autorità di gestione estere;
dato atto, altresì, delle modifiche recate all’art. 9, comma 5, in particolare, con la previsione, per gli aiuti individuali registrati, che il Soggetto concedente trasmetta, entro il termine di 10 giorni dalla data di registrazione, la data di adozione dell’atto di concessione dell’aiuto individuale;
ritenuto, considerata la ristrettezza del termine di 10 giorni, alla luce degli impatti che l’entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato produrrà sugli assetti organizzativi dei Soggetti concedenti, di invitare il Ministero dello sviluppo economico a valutare l’estensione a 30 giorni, o, almeno, a 20 giorni del predetto termine;
esprime parere favorevole sullo “Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali recante, le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all’art.52 della L. 234 del 2012”.
Invita il Ministero dello Sviluppo economico a valutare l’estensione a 30 giorni, o, almeno, a 20 giorni, del termine di 10 giorni previsto dall’art.9, comma 5, in considerazioni degli impatti che l’introduzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato produrrà sui processi organizzativi dei Soggetti concedenti.